Regolamento del prestito da soci

Approvato con assemblea dei soci del 22/10/2000

Scopi e Funzionamento

Articolo 1

In esecuzione dell’art. 4 dello statuto sociale è istituita una sezione di attività denominata Sezione Prestito Sociale, gestita con apposita contabilità sezionale.
Tale attività, finalizzata alla raccolta di prestiti da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi nella Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali, con i conferimenti e con l’adempimento rispetto a tutte le obbligazioni contratte con la società.
E’ pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere.
E’ altresì esclusa ogni forma di raccolta a vista del prestito fra i soci o comunque in forme legate a mezzi di pagamento che permettano di cedere a terzi soggetti il credito vantato dal socio nei confronti della Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione, nell’ambito della pianificazione aziendale, fissa i programmi di sviluppo aziendale economico e finanziario per 1’impiego dei finanziamenti da raccogliere tra i soci.

Articolo 2

I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono presentare domanda scritta di apertura di un libretto nominativo di prestito sociale.
La Cooperativa potrà accettare le domande presentate da soci iscritti a libro soci da almeno tre mesi.
Tale termine potrà essere variato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

I prestiti dei soci avvengono in forma libera e non possono superare i limiti e le condizioni della raccolta del risparmio fra i soci stabiliti dall’ art. 13 lettera a) del DPR n. 601 del 29/09/1973, nonché dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio e nel rispetto delle istruzioni della Banca d’ Italia emanate in attuazione della predetta delibera CICR e pubblicate nella G. U. della Repubblica Italiana del 12/12/1994
Gli importi massimi per ciascun socio ai sensi dell’ art .10 della legge n. 59 del 31/01/1992, sono determinati nella misura di Euro 40.000,00.
Ai sensi dell’art. 21 comma 6 della Legge n. 59/92, il predetto limite massimo, con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero delle Finanze, triennalmente, viene adeguato in base all’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il socio accetta che, a richiesta della Cooperativa, eventuali debiti contratti con la Cooperativa vengano compensati con il prestito. In qualsiasi momento il socio, tenuto conto delle modalità previste dal presente regolamento, può ottenere il rimborso parziale o totale del prestito, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale.

Articolo 4

Le operazioni relative al prestito sociale potranno essere effettuate negli orari in cui si articola l’attività della sezione, presso la sede della cooperativa.

Articolo 5

Alla costituzione del rapporto di prestito, la Cooperativa provvederà alla stipula con il socio di un apposito contratto, nel quale verranno individuate tutte le clausole che regolano il rapporto in questione. In appendice a tale contratto sarà riportato anche il testo del presente regolamento, cui le clausole contrattuali dovranno adeguarsi. Al socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi denominato Libretto nominativo di prestito sociale.
Tale documento sarà idoneo a registrare, mantenere e controllare lo svolgimento del rapporto di prestito e il saldo a suo favore.

Articolo 6

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le attività della sezione prestiti sociali.

Articolo 7

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione, in qualsiasi momento al socio il libretto nominativo di prestito sociale per l’ effettuazione di eventuali verifiche contabili. La Cooperativa si impegna ad inviare al socio informazioni sullo svolgimento del suo rapporto di prestito.

Articolo 8

Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo di prestito sociale e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare un terzo ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo, con esclusione dell’apertura e della chiusura del rapporto. Il socio deve dare comunicazione scritta alla Cooperativa del conferimento di tale delega e della eventuale modifica o revoca della stessa.

Articolo 9

Dell’eventuale caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della documentazione rilasciata, dovrà esserne fatta immediata denuncia all’autorità competente e immediata comunicazione alla Cooperativa.
Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.
In questi casi la Cooperativa sospenderà la operatività del documento per effettuare gli opportuni controlli.
I duplicati del predetto documento verranno rilasciati solo su esplicita richiesta del socio, con l’applicazione «duplicato».
All’atto della consegna del «duplicato» il socio rilascerà alla Cooperativa una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è libera da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati alla firma.

Articolo 10

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso e le somme prestate cessano di produrre interessi.
Contestualmente il contratto, di cui al precedente art. 5 è considerato risolto.
Le somme restano a disposizione del receduto, dell’escluso o degli eredi del socio defunto.
In caso di morte del socio depositante, le somme da lui depositate presso la Società Cooperativa, a titolo di prestito sociale, verranno rimborsate agli eredi che presentino la seguente documentazione:

  • Certificato di morte;
  • Pubblicazione del testamento o dichiarazione che esso non esiste;
  • Atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante i nomi degli eredi;
  • Autorizzazione del Giudice Tutelare nei casi in cui tra gli eredi siano compresi minori ed interdetti.

Nel caso di più coeredi la Società Cooperativa liquiderà le somme loro spettanti mediante rilascio di un unico assegno circolare intestato “eredi di…” senza assumere alcuna responsabilità in ordine alle quote di spettanza di ciascuno.
Nei confronti degli eredi si applicano le disposizioni vigenti, civili e fiscali, in materia di successione.
Gli eredi devono immediatamente comunicare alla Cooperativa il giorno dell’eventuale decesso.
Contestualmente all’interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui al precedente articolo.

Operazioni di versamento e prelevamento

Articolo 11

I versamenti possono essere fatti in contanti e/o con assegni. I versamenti effettuati a mezzo di assegni sono accettati salvo il buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto.

Articolo 12

La Cooperativa rimborserà i prestiti al socio con contante e/o assegni bancari.

Articolo 13

Le modalità di prelevamento, i termini dell’obbligatorio preavviso e l’ammontare che lo necessiti, la valuta delle operazioni e la disponibilità delle somme prestate sono fissate annualmente dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dall’inizio dell’esercizio e successivamente tutte le volte che si rendesse necessaria una modificazione in conformità alla buona gestione della Cooperativa.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione potrà, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge, proporre ai soci rapporti di prestito con diversi vincoli temporali, importi e remunerazione. In questi casi le particolari norme contrattuali che disciplineranno tali rapporti dovranno essere singolarmente sottoscritte e riportate anche sul libretto nominativo di prestito sociale.

Interessi e operazioni relative

Articolo 15

Sui prestiti viene corrisposto un tasso di remunerazione che non potrà in ogni caso superare la misura massima fissata dalla legge per poter usufruire delle agevolazioni tributarie.
Il tasso di interesse, le modalità di determinazione e le eventuali condizioni accessorie sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni modifica del tasso di interesse sarà comunicata ai soci, preventivamente alla data di decorrenza, mediante avviso affisso nelle sedi di raccolta, nella sede sociale della Cooperativa nonchè al loro domicilio tramite avviso informativo, fatta salva l’ipotesi espressa di esonero di tale comunicazione.
Le operazioni e le comunicazioni effettuate si intendono approvate dal socio se, decorso il termine di 60 (sessanta) giorni, non verranno contestate per iscritto dallo stesso.

Articolo 16

Gli interessi sui prestiti da soci sono conteggiati annualmente e accreditati, al netto della vigente ritenuta fiscale, sul conto di prestito il 1° gennaio di ogni anno. Se per effetto dell’accreditamento degli interessi il prestito supera il limite consentito, come indicato dall’art. 3, l’eccedenza cessa di produrre interessi e viene rimborsata al socio con rimessa di assegno circolare o bancario al domicilio comunicato.

Articolo 17

In caso di chiusura del rapporto in corso di anno gli interessi verranno liquidati e corrisposti alla data della chiusura: il rapporto di finanziamento potrà essere riaperto solo successivamente al 31 dicembre.

Destinazione del prestito

Articolo 18

Come indicato all’articolo 1 del presente regolamento, i prestiti dei soci sono impiegati per il conseguimento dell’oggetto sociale della Cooperativa.
In tale ambito dovrà comunque essere garantito un pronto e sicuro rimborso.
A tal fine la Cooperativa adotta criteri di impiego dei fondi provenienti dal prestito da soci tali da garantire costantemente la possibilità di rimborso di qualunque richiesta dei soci che, in tal senso, potesse pervenire alla Cooperativa.
Il Consiglio di Amministrazione, escludendo in ogni modo l’esercizio attivo del credito, determinerà, all’inizio di ogni esercizio, le percentuali e gli impieghi idonei al perseguimento dello scopo sopra individuato.

Articolo 19

La relazione del Consiglio di Amministrazione che accompagna il bilancio annuale dovrà illustrare in merito alla gestione della sezione prestiti sociali e da questa dovrà risultare la corrispondenza della destinazione dei prestiti da soci a quanto fissato nel presente regolamento.
Nella nota integrativa del bilancio di ciascun esercizio dovrà essere prevista una specifica sezione che illustri il rendiconto della gestione del prestito e le variazioni attive e passive intervenute nel periodo.

Comunicazioni ai soci

Articolo 20

Le delibere del Consiglio di Amministrazione previste nel presente regolamento devono essere comunicate tempestivamente ai soci tramite avviso informativo individuale o con avviso ben visibile affisso nelle sedi di raccolta del prestito sociale e nella sede sociale della Cooperativa.
Il testo del presente regolamento deve essere chiaramente e integralmente riportato sul libretto nominativo di prestito sociale rilasciato al socio prestatore all’atto della stipula del contratto individuale di cui al precedente art. 5.

Norme generali

Articolo 21

La Cooperativa non è iscritta all’Albo delle aziende di credito e pertanto non è sottoposta ai controlli della Banca d’Italia.
La Cooperativa è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera del Commercio di Lecce al n. 95840 del 02 gennaio 1973 ed all’Albo Nazionale delle Cooperative n. A151990 – sez. mutualità prevalente, ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all’art. 26 del D.L.C.P.S. 14.12.1947, n. 1577 e agli artt. 8, 11 e 12 della legge 31. 01.1992, n. 59, tutte recepite nello Statuto sociale.

Articolo 22

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nelle circolari della Banca d’ Italia che da tale deliberazione derivano e/o a questa si riferiscono.

Articolo 23

Il presente regolamento è stato approvato dalla assemblea generale dei soci del 22/10/2000.

IL PRESIDENTE
dr. agr. Antonio MICCOLI