Titolo I: Costituzione - Sede - Durata

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

E’ costituita, con sede nel Comune di Sannicola, la Società Cooperativa denominata “Cooperativa Agricola Olearia Sannicolese Società Cooperativa”.
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero nei modi e termini di legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 – DURATA E ADESIONI

La Cooperativa ha durata illimitata.
Essa aderisce, accettandone gli statuti ed i regolamenti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

TITOLO II: SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 – SCOPO MUTUALISTICO

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere la valorizzazione dei prodotti delle proprie aziende agricole (olive, olio, patate novelle, prodotti agricoli trasformati) nel quadro dei generali orientamenti dell’economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola della Comunità Europea; l’incremento, la tutela e la commercializzazione ottimale dell’olio conferito dalle aziende dei soci anche mediante la regolamentazione delle produzioni, la concentrazione dell’offerta e la regolarizzazione dei prezzi.
Ciò nell’ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, alle migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.
L’attività della Cooperativa viene svolta prevalentemente attraverso i beni ed i servizi dei singoli soci.
Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Articolo 4 – OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone:

  • la raccolta, il trasporto, la lavorazione, la trasformazione delle olive o di altri prodotti agricoli conferiti dai soci, anche mediante appositi impianti;
  • la conservazione, il collocamento in comune e l’utilizzazione dei prodotti e sottoprodotti ottenuti dalle lavorazioni sociali;
  • l’acquisto, la costruzione e la gestione di impianti per la lavorazione, trasformazione, conservazione ed alienazione dei prodotti e sottoprodotti conferiti dai soci nonché di impianti e di attrezzature per servizi ausiliari;
  • l’informazione e l’assistenza occorrenti per l’utilizzazione delle tecniche colturali idonee ad ottenere la omogeneità delle produzioni e la loro qualità, intesa nel significato di livello qualitativo attribuitale nel mercato europeo ed internazionale assicurando ai soci mezzi tecnici appropriati per la coltivazione e la commercializzazione dei prodotti e fornendo ad essi beni e servizi utili alla conduzione dei loro terreni (fornitura di concimi, prodotti fitosanitari, semi, piante ed attrezzi agricoli), nonchè la gestione di colonnine di carburanti da distribuire ai soci in possesso di macchine agricole;
  • la distribuzione tra i soci del ricavato delle vendite di cui alla lettera b), dedotte le spese e gli oneri quale corrispettivo dei prodotti conferiti alla coopertiva, in ragione della loro qualità, quantità, resa e caratteristiche organolettiche;
  • la realizzazione e gestione di servizi di interesse comune per la conduzione delle aziende dei soci, quali interventi di potatura, lavorazione del terreno, raccolta meccanica delle olive, trattamenti fitosanitari, ecc.;
  • la propaganda, la promozione di studi e ricerche utili al progresso tecnologico delle colture, della loro trasformazione e conservazione per il raggiungimento di livelli sempre più idonei alla valorizzazione dei prodotti;
  • la promozione e la gestione di qualunque altra attività di interesse comune che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci ed allo sviluppo della cooperazione.

La Società potrà inoltre esplicare tutte quelle attività ed assumere tutte quelle funzioni che potranno derivare dall’applicazione delle norme CEE e nazionali che disciplinano l’organizzazione comunitaria degli olii d’oliva, ivi compresi i servizi connessi a compiti esecutivi per l’attuazione di intervento di mercato.
In relazione agli scopi suddetti, la società potrà altresì esplicare tutte quelle attività che venissero promosse dallo Stato, dall’organizzazione dei produttori cui eventualmente aderisce o da altri Enti in genere e che dai medesimi venissero ad essa demandati.
La Società potrà svolgere ogni altra attività commerciale, industriale, creditizia e finanziaria connessa all’oggetto sociale ed intesa alla realizzazione dei suoi propositi, nonchè assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non ne risulti modificato l’oggetto sociale, avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
Le attività finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della società, nè essere svolte nei confronti del pubblico sotto ogni forma.
Per il perseguimento delle proprie finalità la società potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, con Banche, con Società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali, ivi inclusa la prestazione di fideiussioni, anche a favore di terzi.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà assumere pertecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, dell’ammodernamento tecnologico e strutturale dell’azienda, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.
La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell’art. 2545-septies del codice civile.

TITOLO III: SOCI

Articolo 5 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
I soci si obbligano a conferire tutta la produzione di olive e di tutti gli altri prodotti agricoli delle loro aziende.
I soci che non consegnino il quantitativo impegnato oppure lo consegnino in quantità minore, salvo casi di forza maggiore riconosciuti validi dal Consiglio di Amministrazione, saranno assoggettati al pagamento di un indennizzo pari alla quota di spese generali e di lavorazione, ammortamenti compresi, che sarebbero gravati sul quantitativo soggetto a conferimento, salvo il diritto della Cooperativa al risarcimento dei danni maggiori.
In attesa della chiusura del bilancio per la quota definitiva di addebito, ai soci inadempienti sarà addebitata una quota provvisoria corrispondente al 20% del valore di mercato del prodotto non conferito.
E’ in facoltà della Società Cooperativa contingentare i conferimenti quando particolari circostanze non consentano la lavorazione di tutte le produzioni impegnate al conferimento.
I soci hanno diritto a ritirare dalla società i prodotti per il fabbisogno familiare.
Le modalità relative saranno stabilite in apposito regolamento annuale da compilarsi dagli amministratori e da sottoporre alla ratifica dell’assemblea dei soci.
La Società Cooperativa potrà estendere i propri servizi, per il completo utilizzo degli impianti e delle attrezzature, ai non soci, alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, salvaguardando il principio della mutualità prevalente.
Possono essere soci gli olivicoltori ed i produttori agricoli singoli o associati. Possono essere soci gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, i braccianti agricoli, coloni, compartecipanti, affittuari o proprietari terrieri residenti nel territorio nazionale.
L’ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo della scambio mutualistico e all’effettiva partecipazione del socio all’attività economica della Cooperativa; l’ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l’erogazione del servizio mutualistico a favore dei soci preesistenti.
Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche od affini a quella della Cooperativa, svolgano un’attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa. A tal fine il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonchè le loro dimensioni imprenditoriali.
Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Cooperativa.
Oltre alla figura di socio come innanzi delineata, è altresì prevista la figura del socio sovventore in relazione a quanto stabilito dall’art. 4 della legge n. 59/92 nel caso la Cooperativa preveda la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. E’ previsto, altresì, l’istituto del finanziamento dei soci e dei terzi regolato a norma dell’art. 5 della legge n. 50/92.
E’ consentita l’ammissione a soci di elementi amministrativi e tecnici nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell’Ente, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 59 del 31.01.1992.

Articolo 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio d’Amministrazione domanda scritta contenente:

  • se persona fisica, l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
  • l’indicazione della effettiva attività svolta, ubicazione ed estensione del terreno dal quale provengono i prodotti e titolo in virtù del quale il terreno stesso e condotto;
  • l’indicazione del numero delle piante di olivo esistenti sul fondo e la quantità media di olive prodotte nel biennio precedente; l’indicazione delle superfici impiegate alla coltura di altri prodotti;
  • la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della Cooperativa;
  • l’ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
  • la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  • la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all’art. 33 del presente Statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del 1° comma, la denominazione dell’Ente, la sede legale, l’oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all’originale dal Presidente dell’Ente, nonchè l’estratto autentico della deliberazione di adesione alla Cooperativa assunta dall’organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei regolamenti della Cooperativa.

 Articolo 7 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l’inesistenza delle cause di incompatibilità indicate dal medesimo articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda.
Il versamento delle azioni sottoscritte può essere effettuato in un’ unica soluzione o ratealmente nel seguente modo:

  • per metà dell’importo all’atto della sottoscrizione;
  • per il residuo 50% anche ratealmente, secondo quanto stabilito dal Consiglio diAmministrazione.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa.
Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 – OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

  • al versamento
    • delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7;
    • della tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione per ciascun esercizio sociale, tenuto conto della situazione patrimoniale della società risultante dall’ultimo bilancio approvato;
  • all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Articolo 9 – DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante degli stessi, eventualmente assistito da un professionista di fiducia.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Articolo 10 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

  • per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
  • per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11 – RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

  • che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  • che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

E’ vietato in ogni caso il recesso parziale.
La comunicazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 33.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata.

Articolo 12 – ESCLUSIONE

L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

  • che perda i requisiti per l’ammissione alla Cooperativa;
  • che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti tali che non consentano la prosecuzione del rapporto;
  • che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
  • che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell’oggetto sociale;
  • che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che comportino l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 33.
L’esclusione diventa operante dal momento della sua annotazione nel libro soci, da effettuarsi a cura degli amministratori.

Articolo 13 – LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati e non distribuiti prima della cessazione del rapporto sociale e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi di legge. La liquidazione delle somme di cui al precedente comma, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio d’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla chiusura di detto esercizio. La Cooperativa effettuerà il pagamento di quanto innanzi entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.
In mancanza di rimborso, le somme spettanti ai soci uscenti e agli eredi e legatari dei soci deceduti saranno devolute alla riserva ordinaria.

Articolo 14 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso del capitale interamente liberato, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di propria spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa, entro sei mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione, si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
In mancanza della domanda di rimborso, le somme spettanti ai soci uscenti e agli eredi e legatari dei soci deceduti saranno devolute alla riserva ordinaria.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.
L’ammissione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7.

TITOLO IV: STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 15 – NORME APPLICABILI

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori di cui all’art. 2526 cod. civ.
Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonchè i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.
Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Articolo 16 – STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonchè strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. cod. civ.
In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

  • l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
  • le modalità di circolazione;
  • i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
  • il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.
All’assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge in materia.
Per il conseguimento dell’oggetto sociale, i soci possono versare alla Cooperativa o può da questa essere trattenuta a titolo di prestito, una somma che non sia superiore per ciascun socio a quella stabilita dalla Legge.
L’importo di tali versamenti eseguiti dai soci sarà iscritto nei registri della società sotto la voce: quote finanziamento soci. Le suddette quote sono vincolate a beneficio della società secondo quanto stabilito dall’apposito regolamento approvato dall’assemblea.
Le quote di finanziamento saranno accreditate a ciascun socio su apposito libretto individuale e su di esso il socio avrà diritto a percepire gli interessi nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione che non potrà comunque superare il limite di cui alla lett. b dell’art. 2514 cod. civ.

TITOLO V: PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 17 – ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

  • dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 284 euro;
  • dalla riserva legale, formata con gli utili accantonati ai sensi della vigente legislazione in materia e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
  • dalla riserva straordinaria;
  • da ogni altro fondo o accantonamento costituito dall’Assemblea e/o previsto per legge a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri o costituito da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.
Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, nè all’atto del suo scioglimento, ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. CPS n. 1577/47.
La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 2447 e segg. del codice civile.
Per l’attuazione dei programmi di cui all’oggetto sociale, la Cooperativa può emettere azioni nominative trasferibili quale conferimento dei soci sovventori.
Possono inoltre essere ammesse azioni di partecipazione cooperativa al portatore disciplinate dall’art. 5 della legge 59/92.

Articolo 18 – CARATTERISTICHE DELLE AZIONI COOPERATIVE

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute a terzi.
La Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell’art. 2346 1° comma del codice civile.

Articolo 19 – BILANCIO DI ESERCIZIO

L’esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

  • a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
  • al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
  • a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
  • ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
  • ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti di legge;
  • la restante parte a riserva straordinaria indivisibile.

Gli utili devono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l’incremento delle riserve di natura indivisibile.
E’ fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
E’ fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

TITOLO VI: ORGANO ASSEMBLARE

Articolo 20 – ASSEMBLEE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Articolo 21 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio;
  • procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente alla relativa delibera di emissione;
  • nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
  • determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
  • delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
  • delibera sulla eventuale domanda di ammissione proposta dall’aspirante socio ai sensi dell’art. 7;
  • approva i regolamenti interni;
  • delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata:

  • almeno una volta all’anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio le ragioni della dilazione;
  • quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
  • dal collegio sindacale nei casi previsti dall’art. 2406 cod. civ.;
  • dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 22 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria delibera:

  • sulle modificazioni dello statuto;
  • sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
  • su ogni altra materia attribuitale dalla legge;
  • sull’emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente statuto.

Articolo 23 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso da affiggere nei locali della sede della Cooperativa e da inviarsi a ciascun socio con lettera spedita almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel 1° comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 24 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

Hanno diritto di voto nell’assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all’assemblea senza diritto di intervento e voto.
Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.
Al socio cooperatore persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all’ammontare della partecipazione sottoscritta e/o al numero dei propri associati o soci.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l’assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l’assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia il numero dei soci presenti.
L’assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente della cooperativa, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; svolge le funzioni di segretario il soggetto designato dal Presidente.
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare dal verbale, redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve consentire per ciascuna votazione ed anche per allegato, l’identificazione dei soci astenuti o dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. In particolare ciascun socio astenuto o dissenziente su richiesta del Presidente, ha l’onere ai fini della eventuale impugnativa della delibera e quindi della identificazione della sua dichiarazione di voto, di compilare gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla Cooperativa.
Il verbale dell’Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.
Le deliberazioni delle assemblee sono vincolanti per tutti i soci, anche per quelli non intervenuti o dissenzienti, purchè adottate in conformità della legge e delle norme statutarie.

Articolo 25 – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti del’organo di controllo ed i dipendenti della Cooperativa. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.
Nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali, i soci cooperatori persone fisiche possono delegare per iscritto anche un parente fino al 3° grado, o affine fino al 2° grado, perché quest’ultimo sia compartecipe dell’esercizio dell’impresa agricola del socio.
Nelle assemblee i voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci.

TITOLO VII: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7, eletti dall’assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi.
Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.
La remunerazione degli Amministratori rivestiti di particolari incarichi, in conformità dell’atto costitutivo (presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, membro del comitato esecutivo) è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale (art. 2389 cod. civ.).

Articolo 27 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest’ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Articolo 28 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l’esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell’oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente statuto all’assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente statuto:

  • assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
  • predispone i Regolamenti statutari che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  • delibera la nomina di un segretario e di un direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
  • relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’art. 2545-octies cod. civ. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci;
  • delibera l’istituzione o la soppressione, ovunque, di depositi, stabilimenti, agenzie, filiali, rappresentanze, magazzini, ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune ove ha sede la Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione dei propri compiti istituzionali, può deliberare la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché sull’ammissione dei soci sovventori ed attuare quanto previsto dell’art. 4 della Legge n. 59/92.
Inoltre può deliberare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all’ammodernamento aziendale nell’ambito e con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 5 della Legge n. 59/92. Può perciò deliberare l’adesione della Cooperativa a Consorzi di cooperative, Enti ed organizzazioni federative ecc, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa e ad i soci e non sia in contrasto con le norme sulle società cooperative.

Articolo 29 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocato nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi d’urgenza, a mezzo telegramma o raccomandata a mano, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo Consigliere, oppure quando si tratti di persone e affari in cui taluni dei componenti del consiglio o dei sindaci abbia un interesse diretto.
Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente; nelle segrete la parità comporta la reiezione della proposta. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.
Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.
Qualora nel corso dell’esercizio sociale vengano a mancare uno o più consiglieri eletti dall’assemblea, gli altri provvedono a sostituirli mediante surrogazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.
Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all’atto della loro nomina.

Articolo 30 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLE SOCIETA’

  • Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.
  • Al Presidente in particolare, competono:
    • la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell’oggetto sociale;
    • la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
    • l’affissione presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;
    • gli adempimenti previsti dall’art. 2383, quarto comma, del Codice Civile per la iscrizione nel Registro delle Imprese dei Consiglieri e dall’art. 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell’assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO VIII: COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

 Articolo 31 – COLLEGIO SINDACALE

L’assemblea ordinaria della Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
L’assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.
I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
Il Collegio sindacale deve vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezioni e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti o ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall’art. 2399 cod. civ.
L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.
I Sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile.
I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee, e durante un esercizio sociale a due adunanze del Consiglio diAmministrazione, oppure non partecipano, sempre durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio sindacale, decadono dall’ufficio.
Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti viene trascritto nell’apposito libro sul quale devono essere verbalizzati anche gli accertamenti fatti individualmente. Le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta.
Il Sindaco dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

TITOLO IX: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 32 – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall’assemblea straordinaria la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

  • il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
  • la nomina dei liquidatori, con l’indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
  • i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmante maturati, sarà devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11, comma 1, della legge 59 del 31.01.1992.

TITOLO X: CONTROVERSIE

Articolo 33 – CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Lecce, che dovrà provvedere alla nomina entro 15 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Cooperativa.
La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede della Cooperativa.
L’arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.
L’arbitro deciderà in via irritale secondo diritto.
Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell’arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa decisione dell’arbitro.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni delle D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO XI: DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art.34 – REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’assemblea.
I criteri e le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e dell’organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità ad amministratori esecutivi, ad eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori esecutivi e la direzione aziendale, sono definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento sono stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

Art.35 – RINVIO

Per tutto quanto non regolamentato dal presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle Società Cooperative rette col principio della mutualità prevalente.