Imparare a leggere la qualità

Leggere la qualitàLa nuova normativa (Regolamento (CE) n.1019/2002 del 13/06/2002 entrato in vigore il 01/11/2003) in materia di commercializzazione degli oli d’oliva riguarda gli oli di oliva destinati al consumo diretto i quali cambiano innanzitutto denominazione e devono essere seguiti sempre, in etichetta da una completa informazione sulla categoria dell’olio.
La prima importante novità riguarda gli imballaggi che devono essere della capacità massima di 5 litri per gli oli destinati al consumatore finale che dovranno avere una chiusura ermetica che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.
La regolamentazione, che è entrata in vigore il 01/11/2003, disciplina poi in maniera precisa tutte quelle indicazioni che il confezionatore intende riportare in etichetta e che comunque pur essendo facoltative devono comunque rispettare norme precise.

Alcune indicazioni facoltative

L’indicazione dell’acidità è facoltativa e se utilizzata potrà figurare solo se accompagnata dall’indicatore dell’indice dei perossidi del tenore in cere, e dei valori spettro fotometrici (K232 e K270), determinati mediante l’applicazione dei metodi ufficiali di analisi e l’esplicito riferimento che si tratta di “valori massimi all’atto del confezionamento”.

Tra le varie indicazioni facoltative abbiamo “estratto/ottenuto/prodotto a freddo” che è riservata agli oli vergini ed extravergini, ottenuti con i corrispondenti processi estrattivi che non superano la temperatura di 27 °C a condizione che i titolari dei frantoi siano in grado di dimostrare e/o documentare, a richiesta, per ogni partita di olive lavorate, la veridicità delle dichiarazioni.

Le etichette degli extravergini

La denominazione di vendita:
Olio extra vergine d’oliva

L’informazione sulla categoria dell’olio:
Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici.

Il quantitativo netto espresso in litri nelle seguenti capacità:
0,10 – 0,25 – 0,50 – 0,75 – 1 – 2 – 3 e 5 litri

Il Nome o la Ragione Sociale e l’Indirizzo del produttore oppure del confezionatore o di un venditore che risiede nella comunità.

La Sede dello stabilimento di confezionamento o di produzione.

Il termine minimo di conservazione espresso con la seguente dicitura:
da consumarsi preferibilmente entro il mese di ….. dell’anno ….. oppure da consumarsi entro la fine dell’anno.

Le condizioni per la conservazione:
“conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore”

La raccomandazione:
“non disperdere nell’ambiente dopo l’uso”

Il Lotto di confezionamento
Regolamento (CE) n.1019/2002 del 13/06/2002 entrato in vigore il 01/11/2003.